Destina il 5×1000 – Cod. Fisc. 92048860263

Come cambia il 5 per mille con la Riforma del Terzo Settore?

La Riforma del Terzo Settore, mediante il decreto legislativo 111/2017, introduce alcuni cambiamenti al 5 per mille, come:

  • a partire dal 2021 l’ambito “Volontariato e Onlus” verrà sostituito dagli enti del Terzo Settore iscritti al registro unico nazionale del Terzo Settore;
  • obbligo di redazione della rendicontazione e pubblicazione sul web;
  • uniformità dei criteri di accreditamento per gli enti;
  • le quote il cui importo in ciascuna finalità è inferiore a 100 euro non sono corrisposte all’ente e sono ripartite all’interno della medesima finalità; precedentemente la soglia era di 12 euro.

Possono beneficiare a partire dal 2022 gli enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore e quindi anche la nostra associazione. Il riquadro da compilare con firma e codice fiscale è solitamente il primo : SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUIALL’ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA’, NONCHE’ SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL’ANAGRAFE.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti. L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche  di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o  di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.